L’ICI E LE AREE EDIFICABILI DI PERTINENZA

Sulla definizione delle pertinenze, si registrano numerosi e diversi orientamenti sia in dottrina, sia in giurisprudenza.

Secondo quanto disposto dall’art. 817 codice civile: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Secondo la definizione del codice civile, affinché si configuri una pertinenza devono concorrere:

– un’elemento oggettivo: cioè il rapporto funzionale esistente tra l’immobile e la pertinenza;

– un’elemento soggettivo: cioè la volontà effettiva del soggetto che ha titolo di destinare durevolmente la pertinenza a servizio dell’immobile.

La pertinenzialità di un’area va rilevata in concreto e tale carattere risulta “incontestabile ove la particella fondiaria fornisca i necessari accessi, le aree di rispetto della casa, gli spazi utili, nonché l’ornamento della p.ed. nei limiti comunemente ritenuti congrui in sede catastale”.

Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali; infatti, l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992, dispone che le aree pertinenziali non sono in ogni caso autonomamente assoggettabili ad ICI.

Tra le varie sentenze che accolgono la posizione dei contribuenti volta a sostenere la linea di interpretazione che vede la pertinenzialità valutata in base alla condizione effettiva dell’area, particolare riguardo merita la sentenza n. 3/6/03 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, depositata il 4 marzo 2003 con cui viene stabilito che il carattere di pertinenzialità va valutato in concreto: nella fattispecie, era “evidente il rapporto di interdipendenza esistente fra le due particelle delle quali quella fondiaria presenta chiara e durevole destinazione a servizio edornamento rispetto all’abitazione

La Commissione ritiene infatti che il riferimento ai dati catastali ed alle risultanze tavolari non possa aver rilievo al fine di interpretare correttamente la normativa in questione.

Con alcune recenti sentenze la Cassazione ha ribadito che, ai fini ICI, l’individuazione del vincolo di pertinenzialità di un’area va effettuata considerando la destinazione oggettiva a servizio dell’immobile principale, nonché la volontà del soggetto d’imposta di creare tale destinazione, a nulla rilevando il fatto che la pertinenza sia accatastata distintamente rispetto all’immobile principale.

Secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504: “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; ….

La sentenza della Corte di Cassazione 17.12.2003, n. 19735, per la definizione ai fini ICI delle aree pertinenziali richiama l’art. 817 del codice civile: “… fonda l’attribuzione della natura pertinenziale della cosa sulla sua condizione fattuale, vale a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, rendendo del tutto irrilevanti circostanze, come … l’intervenuto frazionamento dell’area, di rilievo esclusivamente formale.”

Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere considerato pertinenziale un giardino utilizzato a servizio od ornamento del fabbricato mediante una recinzione in muratura, ancorché lo stesso sia oggetto di frazionamento.

La Corte si è pronunciata recentemente anche a favore della non tassazione dell’area pertinenziale autonomamente accatastata, ancorché la stessa risulti edificabile in base agli strumenti urbanistici vigenti: la sentenza 26.8.2004, n. 17035 ha infatti evidenziato: “… l’accertamento della sussistenza di un siffatto, complesso, vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale costituisce un apprezzamento di fatto. È, pertanto, irrilevante la circostanza, di rilievo puramente formale, che l’area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto.

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