Nel nuovo modulo edilizio unificato per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità”, Regione Lombardia ribadisce l’obbligo di attestare a fine lavori il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, definiti dal DPCM 5-12-1997 e dalla Legge Regionale 13/2001.
Nel nuovo modello al Punto 4: Requisiti Acustici Passivi degli edifici, una informativa riporta che, qualora l’intervento sia soggetto all’osservanza dei RAP, occorre allegare una attestazione di conformità a quanto stabilito dal DPCM 5-12-1997 a firma del Progettista o del Direttore Lavori o del Tecnico Competente in Acustica.
In aggiunta, sul sito della Regione, alla sezione “Come accedere”, si specifica che la responsabilità della compilazione del Punto 4, ricade sul professionista che compila e firma il modulo. 
Tornano quindi d’attualità i calcoli previsionali e i rilievi fonometrici in cantiere dei requisiti acustici passivi.
Nel caso non vengano realizzati, come si potrà essere sicuri di ciò che si sta dichiarando?
fonte : ANIT
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